Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing


Con delibera commissariale n. 7 del 3 agosto 2023 è stato approvato l'aggiornamento della Procedura per la segnalazione di illeciti, in conformità al D.Lgs. 24/2023 -attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali- che ha modificato la disciplina per la protezione del segnalante (Whistleblower).

 

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.3 del D.Lgs. 24/23, i soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione di illeciti sono:

  • i dipendenti e i lavoratori subordinati;
  • i lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti e liberi professionisti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

 

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali), condotte rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 nonché altri illeciti che ledono il diritto dell'Unione europea.

 

Per poter effettuare la segnalazione, il segnalante ha a disposizione:

  • il canale di segnalazione interno che ha come destinatario il RPCT
  • il canale di segnalazione esterno
  • la divulgazione pubblica
  • la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

 

La segnalazione interna può essere effettuata: